da Marco Galeffi:
Caro Antonio,
Il DL 262/2006 aggiunge l'art. 1 bis alla Legge 22/4/1941, n° 633. Il testo
completo risulta oggi così composto:
.
1. Gli articoli di attualità di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello
stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico
in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione
non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono
tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore, se riportato.
.
Occorre approfondire e verificare. Sembra, così com'è, che anche i bloggers
soggiacciano a questa norma e ricadano tra coloro che dovranno corrispondere un
compenso (sulla base di accordo tra "categorie": qual è quella che li
rappresenta?) Ti segnalo il problema. Restiamo in attesa (e in campana). Ciao, Claudio
Tanto per cambiare, noi italiani riusciamo a fare una legge incomprensibile anche per le persone alfabetizzate: quanto detto al paragrafo .1 (possibilità di riproduzione citando la fonte) sembra essere contraddetto al punto .1bis (obbligo di concordare e corrispondere un compenso), e questo sembra essere di nuovo contraddetto al punto .2 (…consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca…)
Poiché una corretta interpretazione di questa norma è fondamentale per tutti i bloggers in genere, e per noi in particolare (visto che produciamo una newsletter quotidiana), chiedo se fra di voi c’è un competente, o un uomo di legge, che possa fornirci un’opinione.
Taf
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