Questa è la “promessa autografa” scritta da Beppe Grillo:
PARLAMENTO PULITO IN CASSAZIONE
Di Beppe Grillo
Martedì ho depositato alla Cassazione a Roma una richiesta di legge popolare per un Parlamento Pulito insieme ai (meravigliosi) ragazzi del MeetUp di Roma.
Dalla Gazzetta Ufficiale:
“Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 luglio 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: "Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilita' ed eleggibilita', i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalita' di espressione della preferenza da parte degli elettori".
I tre punti della proposta sono:
1- NO AI PARLAMENTARI CONDANNATI. No ai 25 parlamentari condannati in Parlamento - Nessun cittadino italiano può candidarsi in Parlamento se condannato in via definitiva, o in primo e secondo grado e in attesa di giudizio finale.
2- DUE LEGISLATURE. No ai parlamentari di professione da 20 e 30 anni in Parlamento - Nessun cittadino italiano può essere eletto in parlamento per più di due legislature. La regola è valida retroattivamente.
3- ELEZIONE DIRETTA. No ai parlamentari scelti dai segretari di partito - I candidati al parlamento devono essere votati dai cittadini con la preferenza diretta.
E queste invece le proposte di legge depositate, e per le quali sono state raccolte le firme:
RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO
RIGUARDANTE I CRITERI DI CANDIDABILITÀ ED ELEGGIBILITÀ, I CASI DI
REVOCA E DECADENZA DEL MANDATO E LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE
DELLA PREFERENZA DA PARTE DEGLI ELETTORI
Articolo 1. Ulteriori cause di ineleggibilità.
1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto il seguente comma: « Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all’ufficio di membro del Parlamento».
2. Dopo l’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto il seguente articolo: « 10-bis. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna. L’ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua.».
3. All’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole « 9 e 10 » sono sostituite con le seguenti: « 9, 10 e 10-bis.».
Articolo 2. Sospensione e decadenza dall’ufficio di parlamentare.
1. Sono sospesi dall’ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell’elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell’imputato.
2. Le cause di ineleggibilità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell’eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l’annullamento della convalida dell’elezione con delibera della Camera di appartenenza.
3. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal Pubblico Ministero al Presidente della Repubblica.
4. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell’art. 88 della Costituzione della Repubblica, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dal ricevimento del messaggio di cui al comma precedente.
6. Le sentenze di condanna pubblicate prima dell’entrata in vigore della presente legge, che producono gli effetti indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal Pubblico Ministero presso il giudice che le ha pronunciate al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3. Introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
1. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti commi: « 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
4. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto. ».
2. L’articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
« 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto. ».
Articolo 4. Disciplina del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
1. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è
tracciata una linea orizzontale per l’espressione del voto di preferenza.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o
solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.
3. Durante le operazioni di scrutinio, si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.
4. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età.
Articolo 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Cosa non torna, tanto per stare ai fatti:
INELEGGIBILITA' O REVOCA DEL MANDATO
TITOLO VOLANTINO GRILLO: "No ai parlamentari condannati" (e chi potrebbe non essere d'accordo?)
TEST0 VOLANTINO GRILLO: "... e in attesa di giudizio... (...in attesa di giudizio è cosa diversa da condannati. O no?... provate a parlare ad un costituzionalista, o ad uno studente del primo anno di legge, di privare di un qualsiasi diritto un cittadino in attesa di giudizio (e che quindi gode della presunzione d'innocenza), e vi riderà in faccia!
TESTO LEGGE DEPOSITATA: Art. 1, comma 2: non possono essere essere candidati i condannati CON SENTENZA DEFINITIVA... (siamo alla terza versione dello stesso fatto) con pena superiore a 10 mesi e 20 giorni... (?) ...l'ineleggibilità... è perpetua (insomma, siamo alla privazione a vita di diritti civili anche per reati "bagatellari". Chi ha in casa un codice penale, vada a vedere quanta e quale roba è punita con una pena superiore a 10 mesi e 20 giorni (diciamo 12 mesi?) e poi mi illumini.
DUE LEGISLATURE
TESTO VOLANTINO GRILLO: No ai parlamentari di professione da 20 e 30 anni in Parlamento - Nessun cittadino può essere eletto per più di due legislature . La regola è valida retroattivamente (!!!)
TESTO LEGGE: ...non sono eleggibili coloro che sono stati eletti in due legislature... (ora si da il caso che le legislature, fin qui, siano durate 3,8 anni in media (siamo alla XV legislatura): quindi la legge non parla, come il volantino, di gente che ha il culo incollato alla poltrona da 20-30 anni, ma in media di gente che è in parlamento esattamente da 7,6 anni. Come direbbe il compianto Professor Pazzaglia: tanto per la precisione.
L'ELETTO SCELTO DAI CITTADINI
IL VOLANTINO DI GRILLO: ...No ai parlamentari scelti dai segretari di partito...
IL TESTO DI LEGGE: ...scrivendo il nome del candidato COMPRESO nella lista... (...caspita... qui i giureconsulti di Grillo superano se stessi, e riscoprono LA LISTA! Il cittadino elettore può scegliere il candidato, ma, guarda caso, ALL'INTERNO DELLA LISTA USCITA DALLE SEGRETERIE DEI PARTITI!. Insomma, Grillo ha riscoperto il voto di preferenza su liste fatte dai partiti. O da chi, se per caso sono cretino ed ho capito male?
...ecco, credo di poter dire che ancora una volta mettendo a confronto I FATTI SEPARATI DALLE OPINIONI, il Tafanus abbia svolto un ruolo da servizio pubblico. Altro che viscerale invidia del pene... qui si parla di fatti, e si documentano...
Ed ora una domanda (la risposta è facoltativa) ai tanti lettori del Tafanus che legittimamente si sono entusiasmati per questa operazione. In tutta sincerità: quanti di voi hanno letto il testo autentico, prima di apporre la firma sul modulo?
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