Ecco quanto scrive oggi, nel giorno del "trionfo" (o del tronfio?), il rag. Grillo sul suo blog:
Che bella gente ho visto questa mattina pedalando nelle strade di Roma. Troppo buona con me. Certo che se due ali di folla ti gridano “Sei er mejo” un po’ ti monti la testa. Mi sembrava di essere Cesare in trionfo sul risciò. Quando sono arrivato a Palazzo Madama con gli scatoloni delle vostre firme mi sono svegliato da un bel sogno. Quello di un popolo libero senza pregiudicati per reati, anche gravissimi, in Parlamento. Marini mi ha ricevuto, è stato gentile. Un funzionario del Senato mi ha protocollato con il numero 1936 [...] Ha parlato di commi, procedure, integrazioni e di tampax. La legge popolare “Parlamento Pulito” potrebbe infatti essere “assorbita” nelle proposte legislative di Calderoli, quello della “porcata” che, per coerenza, va a passeggio con un maiale la domenica mattina. E questa è l’ipotesi migliore. Infatti le tre proposte di legge, nel pieno rispetto dell’iter costituzionale-parlamentare potrebbero essere subito affossate dalle commissioni parlamentari senza neppure una discussione in aula [...]
...ali di folla??? ho fatto un giro dei giornali online di tutti i colori. Le "ali di folla che lanciano fiori e baci" mi ricordano tanto un racconto dello "psico-nano" (si dice così, in grillesco?). Le "ali di folla" le ha viste solo Grillo. Le persone normodotate hanno visto una trentina di grillini addetti al facchinaggio, tanti vigili urbani, guardie del corpo, qualche curioso, qualche scolaresca in gita... No, nessuno, tranne il grillo, ha notato queste "ali di folla" impazzite per Grillo. Poi il Grillo finalmente ha avuto l'agognato, breve incontro con Marini. Si dice 30 minuti, compresi i preamboli. Questo "momento di gloria" è costato al grillo 240 milioni "del vecchio conio". Otto milioni "del vecchio conio" al minuto...
Ecco come il bolscevico Repubblica descrive la cosa (ma la solfa non cambia col Messaggero, col Tempo, col Corsera):
Il comico genovese è giunto a Palazzo Madama poco dopo le 11 in risciò, con 18 scatoloni contenenti le 350 mila firme che accompagnano il ddl d'iniziativa popolare. Grillo al grido "il Paese riparte", si è mosso poco prima delle 11 con un risciò e in buona compagnia di una trentina di "grillini", da via Zanardelli, a ridosso di Piazza Navona. In pochi minuti è arrivato in Via della Dogana Vecchia, il "lato B" di Palazzo Madama [...]
Il comico genovese durante il tragitto che da piazza Zanardelli lo ha portato fino a palazzo Madama, è stato continuamente 'braccato' da giornalisti e fotografi. Ma anche diversi i curiosi, come gruppi di scolaresche in visita al centro di Roma, che lo hanno salutato, ripreso e fotografato con i cellulari.
Prima di entrare al Senato ha approfittato per sparare altre bordate: "Gazebi, psico-nani, cose rosse: questa non è politica" ed oggi "un cittadino chiederà spiegazioni". Grillo ha poi detto "noi siamo il popolo sovrano chiederò a loro cosa ci fanno qua" ed ancora, ha ribadito Grillo, "c'è gente qua da 30 anni, una volta nella vita devono capire cosa fa tutti i giorni il popolo sovrano".
Repubblica.
...all'uscita il grillo era piuttosto depresso. Per i 240 milioni? per il fatto che Marini ed i suoi funzionari gli hanno spiegato, al modico costo di otto milioni al minuto, quello che noi gli spieghiamo, gratis, da oltre tre mesi? e che cioè "Le minchiate" (quel volantino che il grillo si ostina a chiamare "Le tre proposte di legge"), "...potrebbero essere subito affossate dalle commissioni parlamentari senza neppure una discussione in aula..."
...e dire che noi, con molta umiltà, glielo stiamo dicendo, gratis, da oltre tre mesi...
Ma poichè il Grillo, non pago, insiste ancora a parlare delle "Tre Proposte di Legge", continuando ad imbrogliare i suoi fans superstiti, vorremmo, ancora una volta, tentare di fargli capire che ha fatto UNA proposta di legge, con dentro di tutto, di più. Eccola, Ragioniere, se la ripassi la sua proposta di legge, così smette di dire che sono tre (che suona meglio). E... alla prossima! (o alle prossime?)
RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO RIGUARDANTE I CRITERI DI CANDIDABILITÀ ED ELEGGIBILITÀ, I CASI DI REVOCA E DECADENZA DEL MANDATO E LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA PREFERENZA DA PARTE DEGLI ELETTORI
Articolo 1. Ulteriori cause di ineleggibilità.
1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto il seguente comma: «Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all’ufficio di membro del Parlamento.». 2. Dopo l’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto il seguente articolo: «10-bis. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna. L’ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua.».3. All’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole «9 e 10» sono sostituite con le seguenti: «9, 10 e 10-bis».
Articolo 2. Sospensione e decadenza dall’ufficio di parlamentare.
1. Sono sospesi dall’ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell’elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell’imputato. 2. Le cause di ineleggibilità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell’eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l’annullamento della convalida dell’elezione con delibera della Camera di appartenenza. 3. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal Pubblico Ministero al Presidente della Repubblica. 4. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell’art. 88 della Costituzione della Repubblica, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dal ricevimento del messaggio di cui al comma precedente. 6. Le sentenze di condanna pubblicate prima dell’entrata in vigore della presente legge, che producono gli effetti indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal Pubblico Ministero presso il giudice che le ha pronunciate al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3. Introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
1. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti commi: «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata. 3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. 4. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto. ». 2. L’articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente: «1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. 3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto.».
Articolo 4. Disciplina del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
1. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l’espressione del voto di preferenza. 2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo. 3. Durante le operazioni di scrutinio, si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi. 4. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età.
Articolo 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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