Riportiamo in calce i punti più controversi e truffaldini del ddl Calabrò sul Testamento Biologico, in discussione in Parlamento. Questo il [Testo del DDL] completo. Se passerà così com'è formulato, sarà la più colossale sola degli ultimi vent'anni. Ne abbiamo stralciato alcune perle:
[...] In ossequio a quanto sancito nella Costituzione italiana che riconosce al principio di autodeterminazione del paziente il valore di diritto fondamentale, si vuole riconoscere al cittadino siffatto potere decisionale anche per il momento in cui dovrebbe eventualmente trovarsi privo della capacità di intendere e di volere, attraverso le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. Ma come già avviene nella stesura del consenso informato, quando il soggetto decide in piena scienza, si ritiene che anche nella redazione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, debba in qualche forma sussistere quel rapporto di fiducia tra medico e paziente, che determina una vera e propria alleanza terapeutica tra i due. E questo soprattutto perché si vuole in tal modo recuperare idealmente il rapporto medico-paziente anche in una situazione estrema, in cui il soggetto non è più in grado di esprimersi. In tal modo quel rapporto di fiducia che fin dalla nascita lega direttamente o indirettamente il paziente al medico, continua anche davanti all’impossibilità del malato di interagire, concretizzandosi nel dovere del medico di prestare tutte le cure di fine vita, agendo sempre nell’interesse esclusivo del bene del paziente[...]
Il diritto di autodeterminazione per non divenire costrizione tirannica che può esplicare i suoi effetti contro gli interessi della persona stessa, deve sempre lasciare uno spiraglio alla revisione e persino alla contraddizione. In caso contrario, esso si trasforma nella "presunzione fatale" di poter determinare il proprio destino una volta per tutte, senza tener conto dei mutamenti, delle trasformazioni, delle sorprese che la vita sa riservare ogni giorno.
In questo contesto, il medico può assumere in maniera corretta le decisioni più opportune per il paziente, tenendo conto attentamente della sua volontà, alla luce delle nuove circostanze venutesi a creare e sempre in applicazione del principio della tutela della salute e della vita umana, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. Ciò premesso, il presente disegno di legge intende nel pieno rispetto del diritto positivo e in primis della Costituzione italiana, riaffermare il valore inviolabile dell’indisponibilità della vita. Si ritiene, infatti, che il soggetto nella Dichiarazione anticipata di trattamento non possa in alcun modo esprimere desideri che siano contrari alle norme giuridiche vigenti nel nostro Paese, chiedendo ed ottenendo interventi eutanasici o che possano configurarsi come suicidio assistito. [...]
In questo documento, il CNB (Comitato Nazionale di Bioetica), riprendendo la Convenzione di Oviedo e le norme di deontologia medica, ribadisce che mediante le dichiarazioni anticipate di trattamento, non si intende in alcun modo riconoscere, al paziente - una volta divenuto incapace – il diritto all’eutanasia. La funzione giuridica delle DAT è invece quella di garantire al malato esclusivamente l’esercizio della libertà di decidere circa quei trattamenti sanitari che, se fosse capace, avrebbe il diritto morale e giuridico di scegliere. Ne consegue che l’alimentazione e l’idratazione artificiale non possono essere oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento, trattandosi di atti eticamente e deontologicamente dovuti, in quanto forme di sostegno vitale, necessari e fisiologicamente indirizzati ad alleviare le sofferenze del soggetto in stato terminale e la cui sospensione configurerebbero un’ipotesi di eutanasia passiva. [...]
...nel testo non possono essere inserite indicazioni finalizzate all’eutanasia attiva od omissiva. Si specifica, quindi, che l’idratazione e l’alimentazione artificiale, in quanto forme di sostegno vitale, non possono formare oggetto di dichiarazioni anticipate.[...]
Agli art. 6, 7 e 8, si afferma che la DAT debba essere redatta in forma scritta, da persona maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, accolta da un notaio a titolo gratuito. La DAT, sempre revocabile e modificabile, ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia
Art. 5
6 .Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possonofornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviarele sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
Art. 6
(FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO)
1 .Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine
oltre il quale perde ogni efficacia.[...]
Art. 8
4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifichee terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la
decisone nella cartella clinica .
Il diritto di autodeterminazione per non divenire costrizione tirannica che può esplicare i suoi effetti contro gli interessi della persona stessa, deve sempre lasciare uno spiraglio alla revisione e persino alla contraddizione. In caso contrario, esso si trasforma nella "presunzione fatale" di poter determinare il proprio destino una volta per tutte, senza tener conto dei mutamenti, delle trasformazioni, delle sorprese che la vita sa riservare ogni giorno.
In questo contesto, il medico può assumere in maniera corretta le decisioni più opportune per il paziente, tenendo conto attentamente della sua volontà, alla luce delle nuove circostanze venutesi a creare e sempre in applicazione del principio della tutela della salute e della vita umana, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. Ciò premesso, il presente disegno di legge intende nel pieno rispetto del diritto positivo e in primis della Costituzione italiana, riaffermare il valore inviolabile dell’indisponibilità della vita. Si ritiene, infatti, che il soggetto nella Dichiarazione anticipata di trattamento non possa in alcun modo esprimere desideri che siano contrari alle norme giuridiche vigenti nel nostro Paese, chiedendo ed ottenendo interventi eutanasici o che possano configurarsi come suicidio assistito. [...]
In questo documento, il CNB (Comitato Nazionale di Bioetica), riprendendo la Convenzione di Oviedo e le norme di deontologia medica, ribadisce che mediante le dichiarazioni anticipate di trattamento, non si intende in alcun modo riconoscere, al paziente - una volta divenuto incapace – il diritto all’eutanasia. La funzione giuridica delle DAT è invece quella di garantire al malato esclusivamente l’esercizio della libertà di decidere circa quei trattamenti sanitari che, se fosse capace, avrebbe il diritto morale e giuridico di scegliere. Ne consegue che l’alimentazione e l’idratazione artificiale non possono essere oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento, trattandosi di atti eticamente e deontologicamente dovuti, in quanto forme di sostegno vitale, necessari e fisiologicamente indirizzati ad alleviare le sofferenze del soggetto in stato terminale e la cui sospensione configurerebbero un’ipotesi di eutanasia passiva. [...]
...nel testo non possono essere inserite indicazioni finalizzate all’eutanasia attiva od omissiva. Si specifica, quindi, che l’idratazione e l’alimentazione artificiale, in quanto forme di sostegno vitale, non possono formare oggetto di dichiarazioni anticipate.[...]
Agli art. 6, 7 e 8, si afferma che la DAT debba essere redatta in forma scritta, da persona maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, accolta da un notaio a titolo gratuito. La DAT, sempre revocabile e modificabile, ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia
Art. 5
6 .Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possonofornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviarele sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
Art. 6
(FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO)
1 .Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine
oltre il quale perde ogni efficacia.[...]
Art. 8
4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifichee terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la
decisone nella cartella clinica .
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Ecco, questo è il testo. Sulla base di questo testo, non si sarebbe mai potuto provvedere a far cessare lo strazio di Eluana. Non è ipotizzabile che dopo l'incidente avrebbe potuto "recarsi da un notaio", ed è improbabile che a vent'anni avesse già pensato di fare il testamento biologico. Non avrebbe potuto essere sospesa l'alimentazione forzata, nè essere sottoposta al altri trattamenti atti a farne cessare lo stato vegetativo che la Binetti chiama "vita". Vita sticazzi.
E veniamo alla stronzata dei notai: i comuni dove esiste un notaio sono, in Italia, 1723, su un totale di circa 10.000 comuni. Ciò significa che gli abitanti di oltre l'80% dei comuni sarebbe ro obbligati, ogni tre anni, alla "transumanza da un piccolo comune ad una cittadina di dimensioni almeno medie.
Sempre nell'ottica tafanica di separare i fatti dalle pugnette... vogliamo fare due calcoli? Se ogni italiano decidesse, dalla maggiore età in avanti, di fare e rinnovare il testamento biologico, dovrebbe fare in media, nel corso della vita, circa VENTI atti notarili. Detto in maniera più chiara: un terzo degli italiani maggiorenni, e cioè 16 milioni di italiani, dovrebbero recarsi annualmente da uno dei 5.312 notai esistenti.
Un flusso di oltre 3.000 italiani per ogni notaio. Calcolando 220 giorni lavorativi, ogni notaio dovrebbe svolgere, GRATIS, ben 14 testamenti biologici al giorno: uno ogni mezz'ora
E veniamo alla stronzata dei notai: i comuni dove esiste un notaio sono, in Italia, 1723, su un totale di circa 10.000 comuni. Ciò significa che gli abitanti di oltre l'80% dei comuni sarebbe ro obbligati, ogni tre anni, alla "transumanza da un piccolo comune ad una cittadina di dimensioni almeno medie.
Sempre nell'ottica tafanica di separare i fatti dalle pugnette... vogliamo fare due calcoli? Se ogni italiano decidesse, dalla maggiore età in avanti, di fare e rinnovare il testamento biologico, dovrebbe fare in media, nel corso della vita, circa VENTI atti notarili. Detto in maniera più chiara: un terzo degli italiani maggiorenni, e cioè 16 milioni di italiani, dovrebbero recarsi annualmente da uno dei 5.312 notai esistenti.
Un flusso di oltre 3.000 italiani per ogni notaio. Calcolando 220 giorni lavorativi, ogni notaio dovrebbe svolgere, GRATIS, ben 14 testamenti biologici al giorno: uno ogni mezz'ora
...e qualche minchiata in meno, no???...
Poichè non ho il tempo di fare tutto io, sarei estremamente grato ai "soliti noti" se volessero inviare queste considerazioni non solo ai nostri parlamentari, ma anche a quelli della maggioranza. Chissà che qualcuno non possa rinsavire... Tafanus
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