Oggi, mentre Gheddafi ci rimprovera con toni minacciosi di aver tradito i patti, non posso fare altro che riprendere "brani scelti" del mitico "Trattato di Amicizia Italo-Libico" del 30 Agosto 2010 (quello delle mega-pagliacciate romane). Non ne ripubblicherò il testo integrale (già fatto, in data 15/098/2010. Chi volesse scaricare il testo integrale, può farlo dal seguente link: [Trattato di Amicizia Italo-Libico - Testo integrale].
Qui mi limiterò ad enucleare i passaggi più idioti firmati dal nostro Presidente Bunga-Bunga. Clausole leonine, che solo un imbecille poteva firmare. Così è stato, ed ora questo patto, se non avrà riflessi civili e penali, servirà solo ad alimentare ancor più il risentimento del terrorista di Tripoli, che poi è anche quello che potrà aprire tutti i porti della Libia ai trafficanti di clandestini. Ultima Fermata, Lampedusa. Un vero capolavoro, questo trattato.Tafanus
Trattatto di Amicizia, Partenariato e Cooperazione fra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista (passi scelti)
PREAMBOLO
La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, [...] consapevoli dei profondi legami di amicizia tra i rispettivi popoli e del comune patrimonio storico e culturale; decise ad operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilita, in particolare nella regione del Mediterraneo; [...] impegnate, rispettivamente, nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Unione Africana nella costruzione di forme di cooperazione ed integrazione, in grado dì favorire l'affermazione della pace [...] ritenendo di chiudere definitivamente il doloroso "capitolo del passato", per il quale l'Italia ha già espresso [...] il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana [...] esprimendo, pertanto, l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro giuridico di riferimento per sviluppare un rapporto bilaterale "speciale e privilegiato" [...] hanno convenuto quanto segue:
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 2
Uguaglianza sovrana - Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.
Articolo 3
Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza - Le Parti si impegnano a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite,
Articolo 4
Non ingerenza negli affari interni
-1) Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato.
-2) Nel rispetto dei principi della legalità internazionale, l'Italia non userà, ne permetterà l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non userà, né permetterà, l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro l'Italia.
Articolo 5
Soluzione pacifica delle controversie - In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti definiscono in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere tra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed, internazionale.[...]
Capo II - CHIUSURA DEL CAPITOLO DEL PASSATO E DEI CONTENZIOSI
Articolo 9
Commissione Mista
Articolo 10
Iniziative Speciali - L'Italia, su specifica richiesta della Grande Giamahiria, si impegna a realizzare le Iniziative Speciali sotto riportate a beneficio del popolo libico. Le Parti concordano l'ammontare di spesa complessivo per la realizzazione di tali iniziative ed affidano ad appositi Comitati Misti la definizione delle modalità di esecuzione delle stesse ed il limite di spesa annuale da impegnare per ognuna di esse [...]
-d) Il ripristino del pagamento delle pensioni ai titolari libici e ai loro eredi che, sulla base della vigente nominativa italiana, ne abbiano diritto [...]
Articolo 12
Fondo sociale
CAPO III - NUOVO PARTENARIATO BILATERALE
Articolo 18
Collaborazione energetica
-1) Le due Parti sottolineano l'importanza strategica per entrambi i Paesi della collaborazione nel settore energetico e si impegnano a favorire il rafforzamento del partenariato in tale settore.
Articolo 19
Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina
-1) Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, in conformità a quanto previsto dall'Accordo firmato a Roma il 13/12/2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007.
-2) Sempre in tema di lotta all'immigrazione clandestina, le due Partì promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all'Unione Europea di farsene carico, tenuto conto delle Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamahiria e la 'Commissione Europea.
-3) Le due Parti collaborano alla definizione di iniziative, sia bilaterali, sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.
Articolo 20
Collaborazione nel settore della Difesa
-1) Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel settore della Difesa tra le rispettive Forze Armate, anche mediante la finalizzazione di specifici Accordi che disciplinino lo scambio di missioni di esperti, istruttori e tecnici e quello di informazioni militari nonché l'espletamento, di manovre congiunte.
-2) Si impegnano altresì ad agevolare la realizzazione. di un forte ed ampio partenariato industriale nel settore della Difesa e delle industrie militari [...]
Articolo 21
Collaborazione nel settore della non proliferazione e del disarmo
Le due Parti si impegnano a proseguire e rinsaldare la collaborazione nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e ad adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi, nel pieno rispetto degli obblighi derivami dagli Accordi e Trattati internazionali in materia [...]
Articolo 23
Disposizioni finali
-1) Il presente Trattato, nel rispetto della legalità internazionale, costituisce il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Esso è sottoposto a ratifica secondo le procedure costituzionali previste dall'ordinamento di ciascuna delle Parti ed entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
-2) Il presente Trattato sostituisce il Comunicato Congiunto del 4 luglio 1998 e il Processo verbale delle conclusioni operative del 28 ottobre 2002, che pertanto cessano di produrre effetti.)
-3) A partire dal corrente anno, il giorno del 30 Agosto viene considerato, in Italia e nella Grande Giamahiria, Giornata dell'Amicizia italo-libica.
-4) Il presente Trattato può essere modificato previo accordo delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
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