Ormai il problema è noto: si teme che nel voto d'aula, nonostante il numero di votanti (parlo del Senato) che dovrebbero sostenere la cacciata di Berlusconi sia di 43 senatori in più di quelli contrari, ci sono fondati timori che col voto segreto l'ex-cav possa essere mandato assolto grazie a voti che teoricamente dobrebbero essere per la cacciata del pregiudicato Berlusconi Silvio.
Fra i maggiori indiziati - palesi o meno - ci sono gli UCD, parte dei Montiani, parte dei Margheriti, parte dei 101 PD che hanno affossato la candidatura di Prodi, e gran parte dei grillini: in primo luogo perchè i grillini sanno che una volta fuori dal parlamento, è molto difficile che vi rientrino. In secondo luogo, perchè il giochino di far restare in senato il Cav. a voto segreto, e poi dare la colpa dei questo misftatto al PD (rafforzando la minchiata del PdL= Pd-L), è troppo allettante, per chi non ha niente di serio e di fattibile da proporre.
Ed ecco la pensata geniale del comico-demagogo-ignorante: chiedere il voto palese (dimostrando ai poveri grillacei tifosi del nulla la buova fede del Grillo-Regino, e dare in pasto la notiziona ai media).
Senonchè si da il caso che per ignoranza delle leggi, e/o per malafede, il Grillo-Regino chieda a gran voce una cosa che - come dovrebbe sapere uno che si spaccia per leaderone politico, ciò che chiede non è consentito. Nei casi in cui entrino decisioni che riguardino problemi di libertà personali (non solo galera, ma anche intrerdizione, per capirci), il voto palese non è consentito.
Quindi questo imbecille chiede il voto palese, fa "aggratis" la bella figura dell'uomo lavato con perlana, e poi ci sarà comunque il voto segreto (da isso parolaiamente osteggiato) durante il quale i grillini portranno eventualmente votare in modo da massacrare l'immagine del PD, e contestualmente rimanere incollati alla poltrona, a contare le carte delle caramelle. Tafanus
Norme vigenti e prassi applicative - L'attuale disciplina del voto segreto è quella risultante a seguito delle modifiche regolamentari approvate nel 1988, da entrambi le nostre Assemblee parlamentari, con le quali si è provveduto ad innovare la precedente regolamentazione della materia riducendone notevolmente l'area di ammissibilità. A differenza del precedente regime che ammetteva lo scrutinio segreto per tutte le votazioni e lo prevedeva come obbligatorio per la votazione finale dei progetti di legge, l'attuale formulazione dell'art. 49, comma 1 r. C. (al Senato: art. 113, comma 2 r. S.), stabilisce invece il principio generale per il quale le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
A tale principio si deroga per le votazioni riguardanti le persone, le quali hanno obbligatoriamente luogo a scrutinio segreto sia che esse si svolgano in Assemblea che in Commissione (artt. 49 e 51, comma 1 r. C.; art. 113, comma 3 r. S.). Secondo l'indirizzo interpretativo sono effettuate a scrutinio segreto tutte le votazioni riguardanti persone che concernono: elezioni, dimissioni, richieste di autorizzazioni a procedere per reati ministeriali (art. 96 Cost.); pareri in Commissione sulle proposte di nomina del governo ai sensi della legge n. 14 del 1978. Sono inoltre votate a scrutinio segreto, solo quando ne sia avanzata richiesta, le proposte delle giunte sulle richieste di autorizzazione all'arresto e altri atti privativi della libertà personale, perquisizioni personali e domiciliari, intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sequestro di corrispondenza, in quanto incidenti sui principi costituzionali richiamati dall'art. 49 r. C. e dall'art. 113 r. S.
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