Ora questa ragazzotta paghi, restituisca quanto avuto dalla FIT, e poi per piacere vada ad allietare le tifoserie di qualche altro paese. Spero che l'Italia, con la Giorgi, abbia chiuso definitivamente. Non senza aver riscosso quanto indebitamente regalato alla Giorgi.
Le motivazioni smontano la difesa del clan Giorgi e delle tifoserie. Ne ho convertito gran parte in file word, per mettere in questo post files di testo copiabili, ma chi volesse il documento originale completo, può scaricarlo in formato pdf da QUESTO LINK
FIT - Procedimento 58/2016
Decisione n° 8/17
IL TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Giorgio GASPAROTTO - Presidente
Avv. Fulvio BRIZIO - Componente
Avv. Orazio CICATELLI - Componente
ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 27 gennaio 2017, mediante lettura del dispositivo, la seguente
DECISIONE
nei confronti di:
Camila Giorgi
in ordine alla seguente contestazione disciplinare:
"violazione dell'art. 1, commi 1,2 e 4 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 19, comma 1 del Regolamento dì Giustizia, per aver contravvenuto all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, mantenendo una condotta non conforme si principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, non rispondendo ad una convocazione per una rappresentativa nazionale e non mettendosi, quindi, a disposizione della Federazione Italiana Tennis, omettendo, altresì, di onorare il ruolo rappresentativo ad ella conferito, allorquando - in occasione dell'incontro della manifestazione internazionale di tennis a squadre femminile denominata "Fed Cup" tra le nazionali di Spagna e Italia, in programma a Lleida (Spagna) il 16 e 17aprile 2016, rifiutava la convocazione non adducendo validi motivi ostativi in tal senso. Attività in violazione compiuta in luogo imprecisato, a mezzo mail, in data 04 aprile 2016"
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento disciplinare è stato instaurato dalla Procura Federale a seguito della ricezione in data 8.4.16 di una email inviata da Massimo Verdina, segretario generale della F.LT. facente riferimento ad una comunicazione del 4.4.16 trasmessa sempre a mezzo e-mail dall'incolpata GIORGI con la quale la predetta, nell'indicare quale oggetto la "Convocazione Fed Cup Spagna-Italia Lleida 16-17 Aprile 2016" testualmente affermava quanto segue: "Nel termine intimato con la Vs. del 1 aprile 2016, comunico la non accettazione della convocazione per il 16/17 aprile. Cordiali saluti".
[...] Alla luce di quanto sopra, la Procura Federale, ipotizzando la sussistenza di violazioni disciplinari, ravvisava la necessità di procedere con immediatezza alla convocazione personale
dei{'atleta Camila GIORGI, inviando alla stessa formale richiesta scritta dì comparire per la relativa audizione in data 14 aprile 2016 presso la sede della F.I.T.
A tale convocazione (andata regolarmente a buon fine) la GIORGI, tuttavia, non dava alcun corso, non presentandosi e né tantomeno inviando alcuna giustificazione della mancata presentazione.
L'organo inquirente, pertanto, procedeva con immediatezza a disporre una nuova audizione della GIORGI per il 29 aprile 2016 sempre presso la sede della F.I.T.: anche in tale occasione l'incolpata non compariva e né faceva pervenire alcuna giustificazione in merito. Nuovamente la Procura Federale fissava un'ulteriore audizione della GIORGI per il 19 maggio 2016 e questa volta la GIORGI, con email inviata il giorno precedente la data in questione, rispondeva nei seguenti termini:
"Con la presente, sono a comunicare la mia impossibilità a partecipare ali 'incontro indicato dalla Procura. Causa impegni professionali, ho programmato da tempo la partenza nella mattinata di domani per Strasburgo, ed il preavviso indicatomi di meno di 48 ore non lascia spazio per organizzare variazioni. Le segnalo che il mìo rientro in Italia non è in ogni caso programmato prima della metà di giugno prossimo. Le sarei altresì grata, in caso di nuova convocazione, dell 'indicazione del tìtolo e delle motivazioni della convocazione. Cordialmente. Cornila Giorgi. "
Conseguentemente la Procura Federale rinnovava per l'ennesima volta la convocazione della GIORGI per il 16 giugno 2016, indicando specificamente nel corpo del telegramma le ragioni per le quali era stata disposta l'audizione ("l'oggetto dell'indagine in corso, anche al fine di riscontrare la Sua del 18.5.16, è rappresentato dal suo rifiuto dì rispondere alla convocazione per partecipare con la rappresentativa nazionale all'incontro dì Fed Cup tra Italia e Spagna del 16/17 aprile 2016").
Nel contempo veniva acquisita agli atti del fascicolo delle indagini ampia documentazione afferente agli accordi contrattuali intercorsi tra la FIT e la Giorgi per l'attività agonistica di quest'ultima relativa agli anni 2008, 2010, 2011, 2012 e 2015.
Contestualmente, veniva inoltrata alla Procura Generale dello Sport una richiesta di proroga delle indagini ex art 101, comma 3 R.G. proprio in virtù della necessità di completare F attività investigativa: tale richiesta veniva accolta con provvedimento a firma del Procuratore Generale dello Sport datato 7.6.16.
A tale ennesima convocazione la GIORGI dava riscontro con una email datata 9 giugno 2016 con la quale esplicitava le ragioni per le quali non avrebbe ottemperato alla stessa
("La sottoscritta Cornila Giorgi, come da Vostra richiesta del 19 maggi0 u.s., comunica l'impossibilità a presenziare il giorno 16 giugno 2016 alla disposta audizione presso lo stadio Olimpico. Il recupero da un infortunio alla schiena ha comportato la riprogrammazione della mia attività internazionale e pertanto, a tale data, mi troverò fuori Italia per impegni professionali (per la cronaca: fra il primo e unico turno giocato a Birmingham il 13 giugno, e il primo e unico turno programmato a Eastbourne il 19 Giugno, avrebbe potuto/dovuto presentarsi. NdR)
In relazione a quanto da parie Vostra cortesemente comunicatomi a seguito della mia precedente richiesta del 18 maggio, tengo peraltro a rappresentare che la mia disponibilità all'audizione da parte Vostra richiesta, non può essere ricondotta ad alcun obbligo in qualità di tesserato per la Federazione Italiana Tennis, posto che la sottoscritta non riveste tale posizione almeno dal 2011. Pertanto, la disponibilità a rispondere comunque alla vostra richiesta di colloquio deve intendersi determinata esclusivamente dal mio pieno rispetto della Vostra indagine interna, oltre che ovviamente della Vostra funzione di organo federale, ma non certamente riconducibile ad un obbligo. Vi preciso, quindi, che il mio rientro in Italia avverrà la settimana successiva al torneo di Wìmbledon, fatti salvi rientri anticipati che sarà eventualmente mia cura comunicarvi ")
Stante il tenore della risposta addotta dalla GIORGI in merito al diniego opposto alla convocazione in questione, la Procura Federale riteneva di soprassedere ad ulteriori ed inutili convocazioni e, in assenza di ulteriore attività investigativa da porre in essere e stante la necessità di rispettare gli stringenti termini per la chiusura delle indagini , procedeva a notificare alla GIORGI l'avviso di conclusione delle indagini ex [...], cui faceva seguito, attesa la mancanza di qualsivoglia difesa espletata dalla predetta nei termini di regolamento prefissati, l'emissione in data 6.9.16 dell'atto di deferimento c richiesta di fissazione di procedimento disciplinare [...]
Pertanto, veniva fissata dal Presidente del Tribunale Federale la relativa udienza per il giorno 8 ottobre 2016 in Roma e qualche giorno prima (6 ottobre 2016) perveniva alla segreteria di questo Tribunale a mezzo email una memoria difensiva datata 4.10.16 nell'interesse della GIORGI a firma dell'avv. Azzolini, nominato in quella sede difensore, con una serie di documenti allegati tra cui articoli di stampa inerenti a precedenti rifiuti frapposti da atlete di livello nazionale (Francesca Schiavone e Roberta Vinci) a convocazioni di rilevanza internazionale (Fed Cup e Olimpiadi) e due email afferenti a notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'atto di deferimento alla Giorgi.
Merita di essere segnalato, attesa la sua rilevanza, che negli allegati in questione veniva riportata anche copia di una email datata 25 marzo 2016 — ossìa una settimana prima delia ricezione della email di convocazione ufficiale per la Fed Cup - recante nell'oggetto la dicitura "FED CUP" inviata dalla GIORGI ad una serie di destinatari [...] che corrispondono al presidente della federazione Angelo Binaghi, al consigliere F.I.T. Ricci Bitti, a Sergio Palmieri, a Roberto Pellegrini e al capitano della squadra italiana della Fed Cup Corrado Barazzutti, il cui testo merita di essere riportato integralmente:
"Dagli inizi di quest 'anno fino ad oggi non sono riuscita a raggiungere i risultati che aspettavo quindi la mia classifica è attualmente in discesa. La partecipazione in Fed Cup è qualcosa di meraviglioso per chi come me ci tiene tanto a rappresentare il suo paese, però il mio istinto di professionalità mi detta che per accettare un impegno del genere devo sentirmi in grande forma per dare il massimo. L'unico modo che ho per cercare di recuperare la mia classifica è riuscendo a fare il massimo di tornei centrandomi (rectìus, concentrandomi ndr) soltanto a questo ed è per questo motivo che molto a malincuore qualora il vostro desiderio sia quello di convocarmi, per la prima volta devo comunicarvi la mia decisione di rinunciare alla mia partecipazione in Fed Cup. Ho preferito anticiparmi alla data delle convocazioni per rispetto ai direttivi, tecnici ed anche alle altre giocatici. Ringrazio la vostra comprensione e vi auguro un in bocca al lupo di cuore per questa Fed Cup. Cordiali saluti"
(Traduzione in volgare: nonostante il mare di soldi che non ho disdegnato di prendere impegnandomi a rispondere alle convocazioni in FED non secondo i miei chiari di luna, ma a discrezione della FIT, non restituisco i soldi, e non vengo in FED. Però amo tanto la maglia che gioco con l'Italia, per l'Italia, a spese dell'Italia, segna sognarmoi minimamente di prendere la tessera della Federazione Italiana. NdR)
Occorre precisare sin d'adesso che siffatta e-mail non era ricompresa tra gli allegati all'atto di deferimento della Procura Federale, il cui contenuto della stessa, quindi, non era a conoscenza dell'organo inquirente.
All'udienza del giorno 8 ottobre 2016, alla quale l'incolpata non partecipava, in via preliminare il difensore aw. Azzolini illustrava ampiamente le questioni e le eccezioni articolate nella memoria difensiva di cui sopra (insussistenza di potere disciplinare per insussistenza di vincolo giuridico-sportivo tra la sig,na Cantila Giorgi e la Fit"; "violazioni di legge -norme regolamentari: insussistenza delle condizioni e delle ragioni di proroga per le indagini preliminari, conseguente violazione di tutti i termini processuali - art. 99 comma 1 RG; insussistenza nel merito della violazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello statuto Fit) insistendo, in particolare, sull'ammissione della prova testimoniale dei signori Corrado Barazzutti, Sergio Palmieri, Sergio Giorgi, Angelo Binaghi, Sara Errarti, Roberta Vinci e Karin Knapp "in merito alle modalità di convocazione invalse come prassi in Fed Cup dal 2012 ad oggi ed in relazione ai fatti descritti in narrativa": tali istanze istruttorie (cfr. verbale di udienza) erano finalizzate "a comprovare al tribunale la prassi instauratasi in ambito Fed Cup e/o nazionale in epoca successiva al 2013 quali elementi che, superate le diverse questioni preliminari, costituisca atto assolutamente rilevante nell 'ambito del presente procedimento". La Procura Federale, nell'interloquire sulle questioni, richieste ed eccezioni avanzate, produceva una serie di pronunciamenti che avevano ad oggetto la questione del "tesseramento", concludendo per il totale rigetto delle stesse.
Questo Tribunale, all'esito di una camera di consiglio, si riservava, in primo luogo, di decidere tutte le questioni e le eccezioni di carattere squisitamente "procedimentale" unitamente al merito e, nel contempo, ordinava l'acquisizione della lettera di convocazione oggetto del procedimento che risulta essere allegata alla e-mail inviata alla Giorgi in data 1/4/16, nonché certificazione storica dei tesseramenti della predetta. Inoltre, il Collegio disponeva l'ammissione della sola prova testimoniale di Barazzutti Corrado, all'epoca dei fatti capitano della squadra femminile italiana della Fed Cup previa articolazione dei capitoli di prova da parte della difesa richiedente, concedendo a quest'ultima termine sino al 28.10.16 per tale adempimento, con conseguente concessione di analogo termine per la Procura Federale sino al 28.10.16 nonché, nel ravvisare l'assoluta opportunità ai fini del decidere, disponeva l'interrogatorio della Giorgi, differendo la trattazione del procedimento alla successiva udienza del 3 dicembre 2016.
Nelle more pervenivano alla segreteria di questo Tribunale una articolata memoria istruttoria difensiva datata 27.10.16 contenente le articolazioni di prova, nonché analoga memoria da parte della Procura Federale: pertanto, con ordinanza a firma del presidente del Collegio datata 26 ottobre 2016, veniva disposta solo alcune tra le circostanze dedotte dall'aw. Azzolini in relazione al capitolato di prova testimoniale già ammesso del solo Barazzutti Corrado, ribadendo la data di rinvio dell'udienza del 3.12.16.
Inoltre, venivano trasmessi dalla segreteria generale della Federazione gli atti richiesti (cronistoria dei tesseramenti della Giorgi e lettera di convocazione per l'incontro di Fed Cup tra Spagna ed Italia)
La Procura Federale, nell'interloquire sulle richieste ed eccezioni, contestava il fondamento e la rilevanza delle stesse: il Tribunale, pertanto, all'esito di una camera di consiglio, a scioglimento della riserva, accoglieva l'istanza difensiva dì rinvio dell'udienza per l'assunzione del teste Barazzutti, rigettava le richieste di acquisizione degli originali della documentazione afferente ai tesseramenti acquisita dalla segreteria, nonché reiterava la decisione di procedere all'interrogatorio dell'incolpata ("quanto all'interrogatorio, ai sensi del combinato disposto degli arti, 59 camma 4 e 87 comma 1RG, ritiene utile ai fini del decidere amlire l'incolpata che, non essendo mai comparsa in fase istruttoria, ad oggi non è stata mai ascoltata in ordine ai fatti oggetto del procedimento, ragion per cui appare necessario richiedere l'ausilio della stessa incolpata nella fase di verifica e valutazione del comportamento da lei tenuto - e che è oggetto del procedimento disciplinare di cui si discute—al fine di appurare le motivazioni che avrebbero giustificato la necessità di assumere tale condotta"), riservandosi con successivo provvedimento la determinazione della nuova data che veniva fissata per il 27 gennaio 2017.
A tale udienza, celebratasi in assenza dell'incolpata, era presente il teste BARAZZUTTI Corrado, all'epoca dei fatti capitano della squadra italiana partecipante alla Federation Cup. il quale è stato ampiamente e diffusamente ascoltato in ordine ai capitoli di prova in precedenza articolati.
In particolare, il predetto chiariva che era solito, pur non essendo una regola codificata, incontrare preventivamente le giocataci in "odore" di convocazione anche per verificare le condizioni psico-fisiche delle stesse.
Precisava che nel 2013, con riferimento all'atleta Francesca Schiavone, ritenne opportuno non convocarla per la finale di Fed Cup in quanto la stessa aveva rappresentato la sussistenza di una problematica di carattere personale, anche se, ad onor del vero, la Schiavone "è ugualmente venuta a Cagliari per tutta la settimana, ha falto parte della squadra per tutta la Settimana festeggiando la conquista della Fed Cup ", nonché, sempre di sua iniziativa, prese la decisione di non convocare le giocatrici Errani, Vinci, Permetta e Schiavone per il match di primo turno di Fed Cup negli U.S.A. nel febbraio 2014, dando atto, tuttavia, della circostanza che le predette avevano nel eorso degli anni dimostrato in maniera fattiva un "forte attaccamento alla nazionale, partecipando sempre per una quindicina di anni o comunque per il periodo in cui sono stato capitano alla predetta manifestazione conquistando 4 vittorie ".
In termini analoghi il BARAZZUTTI si esprimeva con riferimento alla mancata convocazione dell'atleta Roberta VINCI.
Invece, per quanto attiene alla vicenda per cui si procede, il BARAZZUTTI ha, in primo luogo, precisato "di non aver mai parlato con la GIORGI la quale nulla mi ha detto di non voler essere convocata per la Fed Cup di Lleyda in Spagna", in quanto "l'ho saputo dalla Federazione che mi ha avvertito della richiesta della GIORGI di mancata convocazione non ricordando le ragioni",
A seguito dell'esibizione al predetto da parte del Tribunale della summenzionata e-mail inviata dalla GIORGI il 25 marzo 2016 nella quale il BARAZZUTTI era incluso tra i destinatari, questi, nel chiarire di non ricordarsi di aver ricevuto né di aver letto detta e-mail, ribadiva, tuttavia, di essere certo che il contenuto delia stessa gli era stato certamente portato a conoscenza dalla Federazione.
Asseriva, altresì, di avere "molta fiducia nella Giorgi e ho sempre avuto molta fiducia tanto è vero che in Cecoslovacchia e in altre occasioni ho preferito farla giocare rispetto ad altre giocatrici che avevano una classifica migliore della sua ".
Chiariva, infine, che "nell'incontro con la Spagna, trattandosi di incontro molto diffìcile sarebbe stato molto importante ai fini del risultalo per cui non ho ritenuto opportuno esonerarla dalla convocazione, lei era perfettamente al corrente della difficoltà della trasferta e dell'incontro e quindi volevo che fosse eventualmente lei a rifiutare la convocazione non avendo ritenuto da parte mia che le giustificazioni addotte giustificassero un mio esonero dal convocarla. Preciso che il mio mestiere è prendere delle decisioni su chi convocare e su chi esonerare e di fare delle scelte tecniche su chi far giocare e sui chi non far giocare. Preciso che la Giorgi quando è in Italia si è allenata a Tirrenia quantomeno fino all'ultima convocazione risalente all'aprile 2016".
All'esito dell'esame testimoniale del Barazzutti si dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e la Procura formulava richiesta di condanna dell'incolpata in ordine alla violazione disciplinare ascrittale al pagamento della sanzione pecuniaria di € 50.000,00 ex art. 37 RG e alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività per un anno ex art 19 comma 3 RG e 21 comma 1 lett. j) RG.
Questo Tribunale, prima di dare la parola per le conclusioni all'aw. Azzolini, difensore della GIORGI, in considerazione del fatto che era stata disposta nuovamente la comparizione dell'incolpata per l'odierna udienza e che la stessa, per la seconda volta assente, non aveva fatto pervenire alcuna giustificazione per iscritto in ordine all'inottemperanza di quanto disposto dal Collegio, formulava espressamente richiesta al difensore di conoscere le motivazioni di tale assenza ingiustificata: sul punto specifico l'avv. Azzolini dichiarava che "la sig.ra Giorgi si trova a San Pietroburgo per motivi professionali", puntualizzando, inoltre, che "in assenza di formale provvedimento del Tribunale in merito ai requisiti soggettivi previsti dai regolamenti federali in relazione all'obbligo di comparizione e collaborazione a suo avviso difettano comunque i presupposti della convocazione ".
Stante il tenore della risposta offerta, peraltro, dal difensore della GIORGI, la Procura Federale evidenziava che tale condotta, a suo avviso, potesse integrare gli estremi della violazione disciplinare di cui all'art. 8 R.G., riservando, pertanto, di agire in conformità a quanto previsto dalla normativa federale (apertura di un autonomo fascicolo di indagine). Pertanto, venivano da parte della difesa dell'incolpata rassegnate le conclusioni con le quali ci si riportava a tutte le eccezioni e questioni di natura procedurale già illustrate sia nelle memorie difensive che nel corso delle precedenti udienze, nonché si chiedeva il proscioglimento dell'incolpata.
Il Tribunale, quindi, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito dava lettura del dispositivo allegato in atti.
Non vi è alcun dubbio che la vicenda in questione presenta dei connotati di particolare delicatezza in considerazione sia della notorietà dell'incolpata, giocatrice di livello internazionale, che dell'ampia risonanza a livello rnediatico in virtù delle implicazioni derivate in considerazione degli interessi in gioco che vanno al di là del mero ambito squisitamente sportivo. Ovviamente, questo Tribunale è chiamato unicamente a valutare e giudicare i fatti oggetto di contestazione, esprimendo unicamente un giudizio in ordine alla fondatezza o meno delle accuse mosse all'incolpata da parte della Procura Federale.
Al fine di un corretto inquadramento della vicenda, occorre affrontare preliminarmente la disamina delle questioni pregiudiziali e procedurali che sono state avanzate a più riprese dalla difesa dell'incolpata nel eorso dell'intera fase del giudizio e rispetto alle quali questo Collegio si era riservato di decidere unitamente al merito.
Ebbene, la difesa, in più riprese, ha ravvisato e rimarcato una presunta violazione delle norme regolamentari per insussistenza delle condizioni e delie ragioni di proroga per le indagini preliminari e conseguente violazione di tutti i termini processuali (art. 99 comma 1 R.G.). In particolare, l'interrogatorio dell'incolpata, per la difesa, non sarebbe atto di indagine necessario e non poteva in alcun modo giustificare la proroga delle indagini. La proroga delle indagini è prevista in relazione ad una "congrua motivazione istruttoria", tale da giustificare una deroga al principio dì massima concentrazione del procedimento sportivo; la necessità di audizione dell'incolpata, sostiene la difesa della Giorgi, è meramente eventuale ed in ogni caso non rilevante ai fini della determinazione della Procura, avendo già acquisito dalla segreteria generale della FTT tutte le comunicazioni per iniziare l'azione disciplinare.
Rileva che, in ogni caso, con l'avviso di cui all'art. 98 R.G. comma 4, viene espressamente data la possibilità all'incolpata di essere udita, nel caso in cui non sia stata sentita in precedenza.
Osserva ancora la difesa delia Giorgi ''l'insistenza1' della Procura nel reiterare per ben 4 volte la richiesta di audizione dell'incolpata di cui ben 3 effettuate nel termine ordinario di
40 gg, per cui non vi è alcuna "congrua motivazione istruttoria tale da giustificare una proroga".
In ogni caso non sarebbero stati rispettati i termini di cui all'art. 98 R.G. sia per quanto disposto dal comma 3 (sospensione e/o interruzione dell'azione disciplinare) sia dal comma 5 posto che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata inviata all'incolpata il 15 luglio con termine fino al 25 luglio successivo per la sua eventuale audizione; ne consegue che il termine di 30 gg concesso alla Procura per l'esercizio dell'azione disciplinare scadeva il 24 agosto mentre tale adempimento è stato posto in essere in data 12 settembre 2016; opera dunque l'estinzione della potestà disciplinare prevista dall'art. 99 comma 1 R.G. L'eccezione, tuttavia, appare priva di fondamento.
Ed invero, l'art. 101 R.G. (svolgimento delle indagini) prescrive che la durata delle indagini
non può superare il termine di sessanta giorni dall' iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.
Consente tuttavia al procuratore federale di chiedere con istanza "congruamente motivata " alla Procura generale dello Sport l'autorizzazione alla proroga del termine per le indagini per la durate di quaranta giorni (ed in casi eccezionali un'ulteriore proroga di 20 giorni). Orbene, la valutazione della "congruità della motivazione " per la concessione della richiesta proroga spetta in via esclusiva alla Procura Generale dello Sport, che può ritenere fondate o meno le motivazioni della richiesta.
Se la Procura Generale dello Sport ha ritenuto "congruamente motivata " la richiesta di proroga delle indagini, non spetta al Tribunale sindacare per carenza di competenza il provvedimento della Procura Generale dello Sport.
Quanto poi all'inosservanza del termine di trenta giorni ex art. 98 comma 5 per l'esercizio dell'azione disciplinare» basti solo osservare che il richiamo all'art. 28 comma 2 lettera d) dello Statuto è improprio perché il Consiglio Federale non ha deliberato una modifica al R.G. ed in particolare a quanto previsto dall'art 98 comma 5, ma ha soltanto regolato una modalità di svolgimento dell'attività della giustizia Federale (organi inquirente e giudicante) disponendo la sospensione dei termini processuali per il periodo dai Io al 31 agosto 2016, Il provvedimento, peraltro, è stato regolarmente pubblicato sugli atti ufficiali della Federazione circolare nr. 7 del luglio 2016.
La questione di maggiore rilevanza, sulla quale la difesa ha incentrato sostanzialmente tutte le sue doglianze, invece, attiene alla presunta insussistenza di potere disciplinare per insussistenza di vincolo giuridico sportivo tra l'incolpata GIORGI e la FIT. Siffatta problematica, riveste, indubbiamente, una rilevanza di non poco conto, anche poiché sin dall'apertura del procedimento da parte della Procura Federale, vi compresa la fase dibattimentale, l'atteggiamento assunto dalla GIORGL sia personalmente che attraverso il suo difensore, è sempre stato quello di disconoscere l'assoggettabilità della stessa alle norme federali, declinando tutte le richieste di comparizione personale avanzate sia dalla Procura Federale nel corso delle indagini che, come si è visto, dallo stesso Tribunale. Premette la difesa che la GIORGI non è più tesserata per la FIT fin dal 2011, evidenziando che la Procura Federale nei propri atti definisce la Giorgi "giocatrice ", "atleta ", "incolpata", ma mai "tesserata ", e non deposita l'estratto del management della FIT attestante la qualità dì tesserata della medesima ma soltanto nr. 5 contratti intercorsi tea la medesima e la FIT.
Rileva pertanto che l'unico legame giuridico tra la GIORGI e la FIT è costituito dai contratti acquisiti dalla Procura Federale ove, fra l'altro è prevista la devoluzione ad un collegio arbitrale, estraneo all'ambito federale dì tutte le controversie inerenti all'esecuzione del medesimi.
Su tali premesse la difesa dell'incolpata osserva che le norme dei R.G. sono applicabili esclusivamente nei confronti degli affiliati e tesserati F.I.T. e che la qualifica di "atleta" in ambito federale è connessa al possesso della specifica tessera prevista dall'art. 77 R.O. L' eccezione, tuttavia, non ha pregio.
L'articolo 31 dello Statuto CONI, nel procedere alia definizione degli "atleti", al comma 2 statuisce che gli Stessi "sono soggetti dell 'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando iprìncipi, le norme e le consuetudini sportive". Al comma 4 poi, specificatamente, si prevede che "gii atleti selezionati per le rappresentative nazionali, sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito".
Orbene, è proprio questo ultimo onore ed onere, riservato all'atleta, viene puntualmente richiamato all' articolo IO comma 2 dello Statuto FIT, mentre gli altri commi (e cioè FI, il 3 ed il 4) rimangono riservati ai tesserati.
Non vi è dubbio quindi che, l'atleta Catnila GIORGI, che svolge attività rilevante per l'ordinamento sportivo, essendo affermata giocalriee professionista, rappresenti un soggetto giuridico del tutto autonomo rispetto alla figura del tesserato, ma, come quest'ultimo, debba essere sottoposto, in caso di possibile commissione di un'infrazione, ad un giudizio disciplinare sportivo.
La giurisdizione infatti deve radicarsi avendo riguardo alla sola natura "disciplinare " del provvedimento in contestazione e non tenendo conto dello "status" del soggetto, e della sua appartenenza o meno all'ordinamento sportivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 24/01/12, n. 302).
Quello che quindi si dovrà giudicare disciplinarmente è se la condotta posta in essere dall' atleta che svolge attività rilevante per rordinamento sportivo, abbia violato o no le norme sportive che ne disciplinano la corretta convivenza.
[...] Sul punto specifico la Procura Federale, come si è detto, ha prodotto nel corso del dibattimento, una serie di documenti (pronunce e di testi normativi) a supporto della tesi deli'as-soggettabilità della GIORGI alle norme del Regolamento di Giustizia delta F.I.T. In particolare, dagli atti prodotti risulta che il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio), all'art. 1 bis disciplinante i "doveri e obblighi generalfi nello stabilire al comma 1 che "le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva ", statuisce al comma 5 che "sono tenuti alla osservanza dette norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federale anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell 'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale ".
[...] D'altronde, argomentando "acontrariis", se così non fosse, sarebbe davvero troppo facile, per l'atleta di interesse nazionale, sottrarsi alla giurisdizione sportiva; basterebbe, infatti, non tesserarsi per acquisire una sorte d'immunità del tutto ingiustificata.
Passando, invece, alla disamina del merito della vicenda, il Tribunale non può esimersi dal'osservare che le osservazioni sviluppate sul punto specifico dalla difesa non appaiono meritevoli di accoglimento.
In sostanza, si è tentato di far prevalere il principio secondo cui, proprio alla luce dei precedenti "trattamenti" operati nei confronti di altre giocatrici convocate per rivestire la maglia della nazionale nella competizione in questione (Fed Cup) - nel caso della GIORGI, in considerazione delle "giustificazioni" dalia stessa addotte, sarebbe dei tutto inappropriato parlare di "rifiuto della convocazione", avendo la stessa, come argomentato dal suo difensore nella memoria datata 4.10.16, "semplicemente espresso preventivamente di non sentirsi preparata per una singola gara, in uno specìfico contesto che già in passato aveva visto accordare molteplici esenzioni come quella della Vinci, a Errani Schiavane o Pennetta... ". Orbene, il Collegio dissente da siffatta interpretazione proprio alla luce del tenore della e-mail antecedente alla convocazione formale inviata dalla GIORGI in data 25.3.16 e, soprattutto, alla lucida e puntuale deposizione testimoniale resa dall'ex capitano di Fed Cup Corrado BARAZZUTTI all'udienza del 27 gennaio 2017.
In particolare, il teste BARAZZUTTI è stato a dir poco "lapidario " nel chiarire che la scelta di convocare o meno una giocatrice era, come del resto è del tutto ovvio, indissolubilmente legata ad esigenze di carattere tecnico: è di tutta evidenza che il bilanciamento tra le motivazioni di carattere squisitamente tecnico legate alla necessità di avere a disposizione e/o schierare nella rosa degli atleti in vista di una competizione internazionale a squadre e singole esigenze di carattere personale del singolo atleta deve necessariamente pendere a favore della scelta di natura tecnica che il capitano della squadra, in veste di selezionatore, deve necessariamente operare al fine di mettere in campo una squadra maggiormente competitiva sulla base di tutta una serie di elementi che costituiscono il patrimonio di conoscenze precipue della figura del capitano.
Peraltro, lo stesso BÀRAZZUTTT ha evidenziato che nel caso specifico si è ritenuto di procedere comunque alla convocazione in quanto la presenza della GIORGI nella squadra e in vista dell'effettivo schieramento in campo, in ragione della particolare delicatezza dell'incontro e delie conseguenze derivanti da un'eventuale sconfitta (retrocessione in serie B), era stata ritenuta dallo stesso assolutamente indispensabile.
Spetta e spetterà sempre al capitano di una squadra rappresentativa dei colori della nazionale operare, di concerto con gli organi preposti della Federazione, la scelta sugli atleti da convocare per la disputa di un incontro all'esito di una accurata ed attenta analisi di tutta una serie di elementi e circostanze - ivi comprese eventuali problematiche addotte dai singoli atleti -la cui valutazione è imprescindibilmente legata al raggiungimento di un obiettivo ben chiaro, ossia quello di ottenere il risultato.
Ed è evidente che, allorquando si sia deciso, come nel caso di specie, procedere comunque alla convocazione dell'atleta, sussista un vero e proprio obbligo di rispettare tale convocazione in virtù delle preminenti ragioni che ispirano la decisione in tal senso. Senza voler entrare nel merito delle scelte operate dal capitano Barazzutti, il Tribunale sommessamente si milita ad osservare che le motivazioni di carattere "personale " addotte dalla GIORGI non erano del tutto "ostative " alla sua convocazione, in quanto non era stato addotto, ad esempio, un problema fisico che le impediva del tutto di giocare. Del resto, lo stesso Tribunale rileva che siffatte motivazioni connesse ad esigenze personali della GIORGI di miglioramento di "classifica" che la portavano a privilegiare l'iscrizione e la partecipazione a tornei individuali appaiono del tutto risibili e sono indice di scarsa considerazione e rispetto per i valori della maglia azzurra che dovrebbero sempre ed in ogni caso, a prescindere da quanto espressamente sancito da una qualsivoglia norma, ispirare e costituire un riferimento costante per ogni atleta.
Inoltre, non può in alcun modo accettarsi il principio del c.d. "libero arbitrio" secondo cui è lasciata ad ogni atleta o giocatore la facoltà/discrezionalità di decidere unilateralmente e di volta in volta, secondo le proprie esigenze, se accettare o meno la convocazione per rappresentare la propria nazionale.
Tanto premesso, nel riconoscere la sussistenza della violazione contestata nei confronti della GIORGI, occorre quindi valutare, alla luce di tutto il comportamento tenuto complessivamente dalla predetta in tutta la vicenda, ivi compreso quello nell'intera fase del presente procedimento disciplinare (indagini e o dibattimento), l'entità della sanzione da applicare anche alla luce delle richieste alquanto severe di condanna formulate in sede di conclusioni dalla Procura Federale.
Orbene, non può non rilevarsi che traspare da tutti gli atti un atteggiamento francamente "irriguardoso " e poco "rispettoso " tenuto dall'incolpata sia nei confronti della Federazione nella fase antecedente al presente giudizio disciplinare che della Procura Federale e di questo Tribunale.
Non può, infatti, essere sottaciuto il tenore della risposta "lapidaria" che la GIORGI inviava alla Federazione a fronte della convocazione datata 1.4.16 ("Nel termine intimato con la Vs, del 1 aprile 2016, comunico la non accettazione della convocazione per il 16/17 aprile. Cordiali saluti).
Deve aggiungersi, inoltre, che l'incolpata, nel corso del giudizio dinanzi a questo Tribunale, non si è mai sentita in dovere di inviare una sua personale giustificazione scritta in ordine alle ragioni della mancata comparizione pur essendo la stessa essere stata più volte convocata espressamente: sarebbe stato auspicabile, quantomeno per una questione di riguardo nei confronti di un organo di giustizia, almeno dare conto di siffatta scelta non attraverso una mera dichiarazione verbale resa dal proprio difensore.
Ciò, ovviamente, riguarda anche l'analogo comportamento sostanzialmente tenuto dall'incolpata nella fase delle indagini consistito nel rifiutare di comparire alle plurime audizioni più volte disposte adducendo svariate motivazioni che appaiono alquanto "pretestuose " (richiesta di conoscere l'oggetto della convocazione; tennini per comparire troppo esigui; impedimenti per partecipazione a tornei individuali, etc).
Tali elementi fattuali inducono il Tribunale a ritenere adeguata e congrua l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ed inibitiva prossima al massimo edittale, non ritenendo, inoltre, nel caso di specie la GIORGI meritevole della concessione delle attenuanti generiche.
il Tribunale dichiara GIORGI Camila responsabile della violazione dell'art 1, commi 1,2 e 4 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 19, comma 1 del Regolamento di Giustizia e per l'effetto la condanna ex art 19 comma 1 RG al pagamento della sanzione pecuniaria di € 30.000,00 (frentamila/00) ed alla sanzione inibitiva di mesi nove, sospendendola per il medesimo periodo da ogni attività federale ai sensi dell'art 37 comma 3 RG e art. 21 comma 1 lett J) RG.
Fi pagamento integrale della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato a mezzo vaglia postale, intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS - Stadio Olimpico - Curva Nord
- Ingresso 44 - scala G - 00135 Roma, o bonifico bancario (coordinate: Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia CONI 6309 - 1BAN: TT31Y0ÌO05033O90fX»OO00OOO8) entro 30 gg. dal ricevimento del testo integrale del provvedimento, oppure nei termini più lunghi fissati dall'organo giudicante.
Si avvisa l'incolpato che ha la facoltà di pagare la metà della sanzione irrogata nel caso in cui il pagamento avvenga entro il termine di quindici giorni dalla medesima data di comunicazione del provvedimento
Infine, si avvisa l'incolpato che se il pagamento integrale è effettuato dopo il termine di trenta giorni dal ricevimento del testo integrale del provvedimento, oppure nei termini più lunghi fissati dall'organo giudicante, la sanzione pecuniaria sarà gravata dello 0,50% al mese o frazione di mese.
Le decisioni del Tribunale Federale possono essere impugnate dalla parte interessata, previa proposizione del reclamo, innanzi alla Corte Federale di Appello entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della decisione (art 102 Regolamento di Giustizia);
- Le parti possono ottenere a loro spese, via fax o a mezzo di posta elettronica, copia degli atti del procedimento, inoltrando formale richiesta alla Segreteria
Avv. GIORGIO GASPAROTTO Presidente
Avv. FULVIO BRIZiO Componente
Avv. ORAZIO CICATELLI Componente
Avv. SILVIA PIGA Segretario
Tafanus
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